zondag 22 februari 2015

Il divorzio in Italia







La fine di una storia d'amore è sempre penosa ma se si cerca di uscire da un matrimonio il divorzio italiano la rende ancora più tragica.
Tempo c'era stata una proposta di legge per accorciare i tempi del pre-divorzio e del divorzio ma la presenza del Vaticano e di gran parte della classica politica di matrice cattolica non permette che anche in Italia si possano avere dei tempi più umani .
Attualmente per divorziare in Italia, anche in maniera consensuale, i tempi sono abbastanza lunghi, bisogna fare prima domanda di separazione, aspettare 3 anni e chiedere il divorzio. Tenendo conto dei tempi tecnici si arriva tranquillamente a 4-5 anni per un divorzio consensuale, per quello giudiziale i tempi sono sicuramente molto più lunghi e più onerosi. Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve sempre tentare la riconciliazione e accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita (art. 1 della Legge sul Divorzio): in altre parole, prima di pronunciare il divorzio il Giudice deve sincerarsi che la frattura nei rapporti fra marito e moglie non possa essere in alcun modo ricomposta.
Oltre a ciò, il Giudice deve controllare la sussistenza di almeno uno dei 
presupposti tassativamente previsti dalla legge. In estrema sintesi, i casi di divorzio sono i seguenti:
  • i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno 3 anni (tale termine di 3 anni decorre dal giorno della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione);
  • uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità (ad esempio è stato condannato con sentenza definitiva all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione) oppure – a prescindere dalla durata della pena - è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.;
  • uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi. 

C'è però una via d'uscita avvalendosi della normativa comunitaria, in particolare del Regolamento (CE) 2201/2003, ci si può rivolgeread altri Paesi dell'Unione Europea per lo scioglimento del proprio matrimonio, riducendo così tempi e costi. 

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